Statuto

Premessa

La Fondazione Tovini è istituzione pedagogica, frutto di una lunga storia della tradizione bresciana. A Brescia fin dal 1800 numerosi uomini e donne, laici, sacerdoti e religiosi, si sono impegnati per l’educazione dei giovani, e fra essi spicca la figura del Beato Giuseppe Tovini. Da questa storia sono usciti tanti frutti: il più grande, a livello universale, è il Papa San Paolo VI, che condusse il Concilio Vaticano II e che diede un grande impulso alla dimensione mondiale della Chiesa. Da questa storia è venuto anche colui che costituì la Fondazione Tovini, il Servo di Dio prof. Vittorino Chizzolini, promotore e testimone di innumerevoli iniziative di educazione, cultura, scambio, e, fin dagli anni ‘60 dello scorso secolo, di iniziative di volontariato e cooperazione internazionale: imprese continuate dal notaio Giuseppe Camadini, che opportunamente adeguò la forma giuridica dell’istituzione alla sua anima. Da questa storia emergono i fondamentali etici e spirituali che caratterizzano la Fondazione Tovini, istituzione di diritto civile e ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, operante dal 1957 nel campo della educazione, della comunicazione, del volontariato e della cooperazione internazionale.

TITOLO I

ART. 1 - E' costituita la nuova Fondazione “Giuseppe Tovini Cooperazione e Volontariato Internazionale - ETS”, in forma abbreviata “Fondazione Giuseppe Tovini – ETS”, di seguito anche semplicemente “Fondazione”, con sede in Brescia, via Tomaso Ferrando n.1.
La Fondazione avrà durata illimitata.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
La Fondazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie sarà disciplinato da apposito Regolamento.
La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi Regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’Ordinamento giuridico.

ART. 2 - La Fondazione ente morale riconosciuto con DPR 3 giugno 1959 n. 564, svolge la propria attività nel segno dell’ispirazione cristiana, forte del carattere impresso dal suo promotore, il Servo di Dio Vittorino Chizzolini.
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e le seguenti attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017: cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 1 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni.
La Fondazione, in particolare e a solo titolo esemplificativo, si prefigge:

  1. la promozione, lo sviluppo ed il sostegno, diretto e/o indiretto, di iniziative e progetti di cooperazione e volontariato internazionale, anche in collaborazione con altri enti;
  2. l’organizzazione e la diffusione delle attività aventi ad oggetto i Paesi con risorse limitate;
  3. l’organizzazione di eventi, seminari, studi, ricerche, incontri informativi su tematiche legate ai Paesi con risorse limitate, ai loro problemi e al loro sviluppo;
  4. la formazione del personale e di cooperatori, anche volontari, che operano nei Paesi con risorse limitate o che vi cooperano dall’Italia, pure mediante corsi, convegni od occasioni aggregative;
  5. la promozione, anche in correlazione con altri enti, pubblici o privati, di attività di ausilio internazionale e di sviluppo verso i Paesi con risorse limitate, pure attraverso sovvenzioni;
  6. l’ideazione, il sostegno e il supporto ad iniziative culturali, assistenziali, sociali, educative, sanitarie, di ogni profilo civile e religioso, aventi finalità o dimensioni sovranazionali o addirittura mondiali, anche nel profilo dell’educazione allo sviluppo e alla cittadinanza mondiale.

La Fondazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la Fondazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II

ART. 3 - Il patrimonio della Fondazione è formato:

  1. dal fondo di dotazione di Euro 30.000 depositati su C/c bancario;
  2. dalle oblazioni, dai legati, dalle eredità e dalle donazioni che fossero effettuate alla Fondazione a titolo di patrimonio, nonché dagli acquisti e dai contributi, pubblici o privati, di ogni genere, a tal fine indirizzati.

ART. 4 - Le rendite della Fondazione sono costituite:
a) dai frutti del patrimonio;
b) dai versamenti degli “Aderenti alla Fondazione”;
c) dai proventi da parte di Enti pubblici o privati, pagamenti ed oblazioni da chiunque operati per le spese di funzione;
d) da tutti gli altri proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

TITOLO III

ART. 5 - Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) l’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge;
f) l’Assemblea degli Aderenti alla Fondazione

ART. 6 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili, così nominati: cinque dalla Fondazione Giuseppe Tovini e due dall’Assemblea degli Aderenti alla Fondazione.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, scelto fra i membri nominati dalla Fondazione “Giuseppe Tovini”, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente nell’espletamento dell’incarico; il più anziano di questi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita della Fondazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente più anziano di età.
E' ammessa la possibilità di tenere le adunanze del Consiglio Direttivo con partecipanti presenti in più luoghi tra loro collegati in audio/video, purché risulti, dandone atto a verbale:

  1. che il Presidente, ovvero il Vice-Presidente, e il Segretario siano presenti nello stesso luogo, affinché possano procedere alla redazione del verbale;
  2. che sia possibile, da parte del Presidente, procedere all'accertamento delle presenze e della legittimazione attiva dei partecipanti, nonché regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  3. che sia possibile la discussione, il confronto, l'esame dei documenti, la votazione e comunque la corretta formazione delle delibere.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza limitazioni. Esso procede alla approvazione dei bilanci su proposta del Presidente e del Tesoriere; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo individuerà, nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
In caso di dimissioni, decesso o revoca di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone l’indicazione all’ente che lo ha espresso. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente o in subordine il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica, procederà a richiedere la nomina agli enti previsti nel presente statuto.
Non può essere nominato Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, il beneficiario di amministrazione di sostegno, comunque chi non sia in possesso della piena capacità d’agire, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 7 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Fondazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto, tra i membri del Consiglio Direttivo nominati dalla Fondazione Giuseppe Tovini, a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica quattro anni, con mandato rinnovabile.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo della Fondazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri della Fondazione.
Delle sedute si redige verbale in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Il Presidente può chiamare ad intervenire ad una o più sedute, senza diritto di voto, collaboratori, interni ed esterni, della Fondazione, ovvero anche esperti in materie attinenti agli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 8 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio degli Aderenti nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri istituzionali e di quelli obbligatori per legge.
Il Tesoriere ha il dovere di gestire con diligenza e correttezza la contabilità della Fondazione e di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
E’ attribuito al Tesoriere, insieme al Presidente, il potere di rappresentanza e di firma disgiunta al fine dell’apertura della chiusura e della gestione di conti correnti postali e bancari intestati alla Fondazione.
Il Tesoriere non ha diritto a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali, adeguatamente documentate, previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 9 - L’Organo di controllo è composto da tre membri, due nominati dalla Fondazione “Giuseppe Tovini” e uno dall’Assemblea degli Aderenti alla Fondazione.
L’Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell’Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di controllo compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, l’attestazione che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni istituzionali o su determinate questioni.
Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 10 - Per ogni anno, la Fondazione redige un bilancio di esercizio.
L’esercizio decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previsto, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una breve relazione sull’andamento economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione del bilancio d’esercizio; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo.

ART. 11 - Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 2 dello Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 12 - La Fondazione tiene:

  1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Aderenti alla Fondazione;
  4. il libro degli Aderenti alla Fondazione;
  5. i libri contabili previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 13 - Sono Aderenti alla Fondazione coloro che, persone fisiche o giuridiche, avendo dichiarato espressamente di condividere e di accettare finalità e statuto della Fondazione stessa, ne supportano, economicamente, idealmente o anche operativamente, l’attività. Fra gli Aderenti è ricompreso in particolare chi, per scelta di vita, per passione, per ruolo istituzionale, per spirito di mondialità e tensione verso l’altro, ha operato od opera per o nei Paesi con risorse limitate, nella coscienza delle grandi potenzialità (materiali, umane, spirituali) di detti territori, nonché delle loro difficoltà e criticità.
Gli Aderenti si riuniscono in Assemblea, convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, od ogniqualvolta lo stesso lo ritenga necessario od utile per illustrare le attività ed i programmi della Fondazione.
Per essere ammessi quali Aderenti è necessario presentare domanda di ammissione alla Fondazione, con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
  2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi della Fondazione.

E’ compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda. L’adesione quale Aderente è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell’Aderente.
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo Aderente con le finalità statutarie e con i regolamenti della Fondazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione dell’Aderente stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
Le dimissioni da Aderente vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Tutti gli Aderenti hanno eguali diritti e doveri e cioè di:

  1. intervenire e discutere alle Assemblee;
  2. presentare proposte e/o notazioni per scritto al Consiglio Direttivo;
  3. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Aderente;
  4. esercitare il diritto di voto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del membro dell’Organismo di controllo.

Gli Aderenti, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede della Fondazione.
Gli Aderenti sono tenuti:

  1. al puntuale pagamento della quota annuale, uguale per tutti gli Aderenti, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
  2. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi della Fondazione.

La quota non è rivalutabile, ma variabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né all’Aderente dimissionario, né all’Aderente radiato.

L’Aderente cessa di far parte degli Aderenti:

  1. per dimissioni;
  2. per mancato rinnovo delle quote di iscrizione nei termini stabiliti dalla Fondazione;
  3. per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi della Fondazione;
  4. per decisione del Consiglio Direttivo, a causa di gravi inadempienze, quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali alla Fondazione o dimostri di non condividere più le finalità della Fondazione;
  5. per decesso.

ART. 14 - Il Consiglio convoca l’Assemblea degli Aderenti per l’elezione dei Consiglieri e del membro dell’Organo di controllo di sua spettanza allo scadere del relativo mandato. Essa provvede alla loro elezione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L’assemblea viene altresì convocata una volta all’anno entro il 30 giugno per illustrare l’attività della Fondazione.
La convocazione deve essere comunicata ad ogni Aderente con avviso, inviato con lettera o con posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della stessa e dell’ordine del giorno. L’avviso di convocazione dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea. La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli Aderenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli Aderenti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli Aderenti presenti.
Ogni Aderente può delegare per iscritto un altro Aderente a rappresentarlo in Assemblea; comunque ciascun partecipante all’Assemblea non può rappresentare più di tre altri Aderenti.
L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti in regola con il pagamento della quota.
L’Assemblea degli Aderenti è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano. Di essa viene redatto, a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, un verbale che, da questi sottoscritto unitamente al Presidente, è trascritto in apposito libro.
Le disposizioni contenute nel presente articolo 14 e nel precedente articolo 13 derogano quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del D. LGS 117/17.

TITOLO IV

ART. 15 - In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ART. 17 - Le disposizioni del presente Statuto, che presuppongono l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entreranno in vigore dalla data di operatività del suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore


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